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“La formazione continua tra obblighi e opportunità:

l’incerto quadro di riferimento normativo e le posizioni di SNO-CNA“

Il Convegno sull’ECM del 19 nov. 2005

Un convegno sulla formazione continua nel settore sanitario (ECM) da tutti ritenuta necessaria, anzi indispensabile, ma arenatasi nelle incertezze della normativa, tra difformi posizioni ed interpretazioni: quella del Ministero della Salute, che continua a parlare di “obbligatorietà” e quella di alcune regioni, tra cui la Lombardia, che mirano a sensibilizzare (pur fortemente) gli operatori, anche liberi professionisti, ma senza “obbligarli”.

L’ampia relazione di Giuseppe Ieluzzi, Coordinatore del Direttivo SNO/CNA di Milano, ha motivato le scelte compiute dallo SNO/CNA, evidenziato il positivo bilancio e l’enorme attività svolta dall’Associazione nell’ultimo triennio; la collaborazione con l’ECIPA e con quasi tutte le strutture territoriali CNA nell’organizzare eventi accreditati ECM: centinaia di corsi e conferenze in tutta la nazione, migliaia di partecipanti, oltre 2000 fruitori del primo evento sperimentale di formazione a distanza (FAD) su temi di ortodonzia realizzato con la con la collaborazione di Ortec e dell'Università di Chieti.

Fabio Binelli, segretario di CNA Lombardia mentre introduce i lavori del convegno sull’ECM che si è svolto a Milano il 19 novembre scorso.

Ha altresì puntualizzato che l’attuale atteggiamento dell’Associazione, stante l’incertezza normativa, non può che mirare ad ottenere risposte sicure da trasferire agli associati circa il “che fare” con i crediti formativi ECM, se andare avanti con gli eventi accreditati oppure interromperli.

Grande delusione quindi per l’assenza della dott.ssa Maria Linetti del Ministero della Salute, che all’ultimo momento non ha potuto partecipare al Convegno, molto interesse per tutti gli altri interventi: Giulio Leghissa per il Cenacolo Odontostomatologico Milanese, che ha criticato i suoi colleghi odontoiatri poco inclini ad aggiornarsi; Loredana Bonelli della Uil Lombardia, che ha sottolineato le necessità per tutti gli operatori sanitari di proporsi all’utenza e al mercato in modo qualitativo e certificato, Giorgio Costenaro dell’ANDI, che ha citato il Codice Deontologico Medico Capo V art. 21 che impone al professionista “… un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze… per garantire il diritto del paziente alla tutela della propria salute … “ e soprattutto per Loredana Luzzi dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia che ha illustrato quanto predisposto dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 7/18576 del 5 agosto 2004 “Linee di indirizzo per l’attivazione del sistema E.C.M. in Lombardia mediante lo “sviluppo professionale continuo – C.P.D.”

I cardini del sistema lombardo, ha spiegato la dott.ssa Luzzi, vogliono avviare un processo virtuoso di sviluppo professionale continuo che costituisce per ogni operatore del sistema socio-sanitario lombardo una necessità la cui soddisfazione volontaria è incentivata dal sistema stesso; una formazione finalizzata ad un progetto individuale di crescita professionale definito in modo libero e responsabile da ciascun professionista; tale formazione diventa valore aggiunto, per il professionista, nell’ottica di miglioramento del servizio reso al cittadino.

La dott.ssa Luzzi si anche è impegnata ad attivate un forum sul sito dell’Assessorato alla Sanità per fugare i dubbi degli operatori circa le norme stabilite nella nostra regione.

Alcune valutazioni critiche all’operato dello SNO/CNA nazionale, sulla posizione assunta in materia ECM, sono venute dalle province di Como e Brescia nonostante Ieluzzi abbia chiaramente affermato nella sua introduzione che i motivi per i quali gli odontotecnici debbono partecipare, insieme a tutte le altre categorie della sanità, alla formazione continua è finalizzato ad ottenere un più adeguato profilo professionale, obbiettivo che si insegue da decenni e che con la riforma delle attività ausiliarie delle professioni sanitarie si è (forse) vicini a conseguire.

Così ha detto anche Maurizio Troiani, Responsabile naz.le SNO-CNA e moderatore del Convegno.

Il nuovo profilo professionale degli odontotecnici è gia passato al vaglio del Consiglio Superiore di Sanità ma si è inceppato nelle norme sulla devoluzione, dovrebbe tornare quanto prima in Parlamento e vedere la sua definitiva approvazione.

Il Convegno è stato chiuso da Giancarlo Maggi, della Presidenza CNA Lombardia che ha proposto di aprire una nuova fase e dato appuntamento a tutti i presenti e agli altri operatori sanitari associati alla CNA ad un’assemblea da tenersi entro il mese di dicembre per approfondire l’argomento formazione continua e portare a sintesi una posizione comune di tutte le province lombarde.


Antonio Mecca

Dalla relazione introduttiva di Giuseppe Ieluzzi

SNO e CNA provinciale e regionale hanno inteso promuovere l’odierno convegno per compiere una riflessione sull’Educazione Continua in Medicina (ECM) che sta progressivamente mostrando elementi di oggettiva incertezza nel quadro di riferimento normativo.

La Regione Lombardia in quest’ultimo anno – così come la maggiore Associazione dei dentisti - si è decisamente pronunciata contro l’impostazione ministeriale che sempre ha ribadito il carattere universale dell’obbligatorietà ECM per gli operatori sanitari, sia pubblici che privati.
In tale quadro si collocano anche talune giuste perplessità rispetto alla specifica obbligatorietà per gli odontotecnici, dato che l’iter di approvazione del profilo non ha compiuto tutto il suo percorso, permanendo quindi l’incertezza sulla qualifica di “professione sanitaria”.

Giuseppe Ieluzzi

La scelta di Milano quale sede di riflessione e di confronto sulla ECM non appare quindi casuale anche in considerazione del fatto che in Lombardia si registra il maggior numero degli studi odontoiatrici e dei laboratori odontotecnici rispetto alle altre realtà regionali.

La qualifica di professione sanitaria

Al di là, delle diverse interpretazioni sull’obbligatorietà ECM per gli operatori sanitari privati che non hanno alcun tipo di rapporto con le strutture pubbliche, sono emerse e tuttora permangono dubbi sulla qualifica di “professione sanitaria” per gli odontotecnici e di conseguenza sull’obbligo ECM.

Risulterebbe ovvia l’esclusione dall’obbligo ECM per gli odontotecnici se la qualifica di “professione sanitaria” si acquisisse solo a conclusione dell’iter di approvazione del profilo professionale, ma ciò non è chiaro né tanto meno incontrovertibile.

Come noto il Consiglio di Stato nel parere reso nell’aprile 2002, a fronte dell’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione decretò la necessità della legislazione concorrente fra Stato e Regioni in materia di regolamentazione dell’attività specificando comunque le competenze rimaste nella potestà “centrale” e quelle di competenza regionale.

Giova a tal riguardo rammentare che la regolamentazione delle professioni sanitarie non mediche discende dal DLGS 502/92 che nell’articolo 6, comma 3, riserva al Ministro della salute l’individuazione delle “professioni sanitarie” e la successiva regolamentazione dei relativi profili professionali.

Oltre al citato DLGS 502/92 (integrato dall’art.7 del successivo DLGS 517/93) concorre alla definizione di “professione sanitaria” quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 42/1999 che, di fatto, equipara le precedenti “professioni sanitarie ausiliari” ma anche le “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” (v. odontotecnici e ottici) alle vere e proprie “professioni sanitarie”.

In breve dal 1999 non esistono più né “arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, né tanto meno “professioni sanitarie ausiliarie”, ma tutte vengono considerate “professioni sanitarie”.

Delle ventiquattro “professioni sanitarie” non mediche individuate dai vari Ministri della salute, ventidue hanno visto definito l’iter di approvazione del proprio profilo, la gran parte definito anche l’ordinamento universitario, alcune devono ancora definire i livelli di equipollenza dei vari titoli e solo due (odontotecnico e ottico) non hanno visto concludersi l’iter di approvazione dei rispettivi profili professionali.