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Manifestazione Nazionale degli Odontotecnici Italiani
Roma - Giovedì 19 ottobre 2007 |
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Odontotecnici: professionisti sanitari in un nuovo modello di odontoiatria"
Relazione di Maurizio Troiani |
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Signori Invitati, Cari Colleghi prima di entrare nel merito dei temi desideriamo porgere i più sinceri ringraziamenti ai nostri graditissimi ospiti che accettando il nostro invito sono oggi presenti a confrontarsi sulle varie questioni che la presente relazione cercherà di illustrare. Esaurito il doveroso indirizzo di saluto e di ringraziamento entriamo nella trattazione dei temi oggetto del confronto odierno e che sono gli stessi che il 21 febbraio scorso, al CNEL, furono al centro di un'altra iniziativa. Da quella iniziativa e da quel momento sono cambiati alcuni interlocutori. E’ cambiato e non positivamente il contesto del profilo. Non è cambiato nulla rispetto al modello di odontoiatria. E’ cambiata la consapevolezza della categoria, il suo coinvolgimento, la sua partecipazione. E’ soprattutto cambiata la forza della rappresentanza delle istanze. Elementi di un nuovo modello di odontoiatria. I dati sul sistema dentale italiano e sulla situazione dell’odontoiatria nel nostro Paese li abbiamo illustrati più volte e in varie occasioni e ci ripromettiamo di farlo ancora tante volte in futuro perché è assolutamente indispensabile che vi si “accenda un faro” sopra. I problemi, come vedremo, sono costituiti da un lato dalla frequenza dell’accesso alle prestazioni e quindi dal livello di salute orale complessivo del nostro Paese; dall’altro dalla compatibilità dei costi con le capacità di spesa delle fasce soprattutto deboli della popolazione; dall’altro ancora dalla reale possibilità di scelta fra offerta pubblica, offerta privata e possibilità di mutualizzare i costi. Esiste quindi “una questione odontoiatria” che va ogni giorno di più configurandosi come opzione riservata alle classi più agiate o, per lo meno, con possibilità di indebitamento: l’odontoiatria sta in breve diventando un “privilegio da ricchi”. Dissertazioni diverse (pletora, abusivismo, ecc.) servono solo a mantenere nella più oscura ignoranza l’opinione pubblica e i vari interlocutori, distogliendo l’attenzione sui veri problemi dell’odontoiatria che possono essere riassunti nei seguenti dati: il modello di odontoiatria nel nostro Paese si basa per il 92-94% sull’offerta di prestazioni da parte degli studi privati; per il 2-4% da parte di forme di mutualizzazione; per il 2-4% da prestazioni erogate da strutture pubbliche; poco più di un terzo della popolazione si reca di norma dal dentista almeno una volta l’anno, mentre due terzi della popolazione disertano ogni anno anche la sia pur elementare visita di controllo; nel periodo 1999-2002 si è registrato un drastico calo degli accessi alle prestazioni pari a 1.600.000 pazienti in meno e tutto lascia supporre che tale trend negativo si sia consolidato negli anni seguenti anche in considerazione dell’avvento dell’euro e della compressione della capacità di spesa delle famiglie; in Italia operano circa 33 - 34.000 studi odontoiatrici (dati studio settore), nella stragrande maggioranza di piccole dimensioni e con una distribuzione geografica che non risponde assolutamente alla effettiva domanda di prestazioni, né alla capacità reddituale delle famiglie, mentre gli abilitati all’esercizio dell’odontoiatria risultano essere oltre 50.000 (fonte FNOMCeO), ma in tale numero sono calcolati anche coloro che pur abilitati all’esercizio della odontoiatria non la esercitano o la esercitano insieme ad altre specializzazioni mediche; in Italia operano circa 15.000 laboratori odontotecnici con circa 20.000 addetti. Ogni laboratorio occupa in media poco più di un addetto, con una scarsissima capacità di autofinanziamento e quindi di accesso all’innovazione di processo e di prodotto, oltre ad una dipendenza stretta dai committenti visto che ogni laboratorio ha in media poco più di due committenti; i ricavi degli studi odontoiatrici si aggirano sui 50.000 Euro/anno e pertanto si stima che il fatturato complessivo si colloca fra i 10 e i 12 Miliardi di euro/anno e considerando gli addetti diretti e indiretti occupati nelle varie attività (industria, distribuzione, ecc.) l’intero sistema dentale occupa circa 150.000 addetti. La debolezza strutturale sia degli studi odontoiatrici che dei laboratori odontotecnici contribuisce non poco a rendere oneroso il ricorso alle cure ed è la conseguenza diretta: E’ forte il convincimento per non dire la certezza - che quanti compongono le élites delle rappresentanze odontoiatriche tendano più a conservare i propri privilegi per il maggior tempo possibile che a delineare traiettorie di sviluppo della professione. Insomma, l’unica strategia perseguita non è la riforma del modello esistente, ma rinchiudersi nella strenua difesa per quanto è possibile dell’esistente: quel “RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE!” invocato anni fa per ben più nobili motivi. Questa legge economica in odontoiatria non trova applicazione: in odontoiatria, a fronte del tanto conclamato eccesso di offerta di prestazioni, non calano i costi delle stesse, calano drasticamente gli accessi alle cure. In più se fossero vere le lamentele sulla drastica riduzione dei saggi di profitto dell’attività odontoiatrica e dell’aumento sconsiderato dei relativi costi, non si capisce perché si frapponga ogni tipo di ostacolo ad ogni genere di incentivazione della domanda di prestazioni, di mutualizzazione dei costi, di terzo pagante. Ci piace citare quanto ebbe a dire un Presidente di associazione odontoiatrica: lo facciamo spesso perché è indicativo di una certa logica ed ha il pregio della sincerità. All’osservazione del giornalista che faceva notare quanto tale politica avesse privilegiato le classi più abbienti e penalizzato quelle più deboli, il Nostro ha placidamente osservato: “questo non può e non deve essere considerato un problema dei dentisti!”. Così tanto per far capire come la pensa questo dirigente odontoiatrico in materia di profilo professionale, citiamo un passo di quanto ebbe a scrivere in una lettera pubblica all’indomani della sua audizione presso la Commissione in seno al CSS sul profilo: “non è culturalmente e socialmente accettabile che possa verificarsi la trasformazione di un odontotecnico artigiano fabbricante di protesi in un operatore sanitario”. Ci meravigliammo così di non trovare poi nella lettera la seguente riflessione: “perché è noto che gli artigiani non sono di razza ariana; talvolta hanno votato comunista e qualche volta li abbiamo visti entrare in sinagoga o in moschea; sono di carnagione scura e soprattutto hanno veramente un cattivo gusto nel vestire.” Ma in quella lettera il passo citato non è l’unica “performance”, né ci soffermeremo nella relazione a dimostrare quale sia stata “la colonna infame” delle strumentalizzazioni, delle falsità, delle criminalizzazioni e degli attacchi vergognosi agli odontotecnici. Questi Signori rappresentano l’odontoiatria non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo, questi Signori siedono ad un tavolo istituito lo scorso anno dal Ministro presso il Sottosegretario Zucchelli con il compito di delineare le traiettorie di sviluppo dell’odontoiatria, dei LEA e di favorire gli accessi alle cure. Le proposte per alcuni elementi di un nuovo modello di odontoiatria. Incentivare gli accessi alle cure attraverso l’introduzione del cosiddetto “contrasto di interessi” fra dentista e paziente. Rendere trasparente la composizione dei costi attraverso la fatturazione separata della prestazione clinica dalla fornitura di protesi e comunque con l’evidenziazione obbligatoria nella fattura del costo della protesi e del nome del fabbricante. Iniettare dosi massicce di legalità nel sistema perché da sempre e in ogni contesto l’illegalità premia i forti e colpisce i deboli. A questi interventi dovranno poi seguire provvedimenti ad hoc per incentivare anche nel nostro Paese le forme di mutualizzazione dei costi (fondi sanitari, assicurazioni, ecc.) ed una politica sanitaria che sviluppi in odontoiatria le strutture pubbliche. Vogliamo, in buona sostanza, che ci possa essere da parte del cittadino la possibilità di optare tra offerta pubblica, offerta privata e forme di mutualizzazione dei costi: vogliamo cioè che l’odontoiatria poggi su tre pilastri a vantaggio di molti e non più sui privilegi a vantaggio dei pochi. Tutto ciò rappresenta un “libro dei sogni”, un inutile tentativo di “assaltare il cielo”, un esercizio tipico di tante “mozioni degli affetti”? No, è la strada non solo per garantire gli accessi alle cure da parte delle fasce più deboli (obiettivo che comunque da solo non sarebbe disdicevole perseguire), ma è la strada, insieme al profilo, per riacquistare alla nostra categoria una adeguata dignità professionale, economica e sociale. Viste le forze in campo e l’irriducibile volontà dimostrata di difendere a ogni costo certi privilegi corporativi, non potevamo non coinvolgere anche gli altri soggetti deboli della filiera: i consumatori e in particolare i pensionati. La proposta che rivolgiamo loro è: se condividete le nostre analisi e i nostri obiettivi entrate anche Voi in questo Comitato Promotore costituitosi per la manifestazione odierna ed insieme mettiamo a punto, celermente, tutte le necessarie iniziative. Se come ci auguriamo la risposta sarà positiva, non vogliamo e non dobbiamo soltanto consegnare ad un comunicato stampa la manifestazione di tale volontà, ma da domani riunirci e decidere in modo sollecito il “che fare”, il “quando fare”, il “dove fare” quanto riteniamo utile per Già attraverso la defiscalizzazione, la possibilità cioè di portare in detrazione dalla denuncia dei redditi i costi delle prestazioni odontoiatriche, si conseguirebbero una serie di risultati anche indotti oltre ad incentivare gli accessi alle prestazioni: la ripresa della domanda protesica soprattutto, seppur non solo, da parte degli anziani con indubbi risvolti positivi per i laboratori odontotecnici; il recupero di base imponibile che oggi sfugge a qualsiasi imposizione con grave danno per l’erario e l’intera collettività; il rispetto delle normative vigenti a tutela dei pazienti, come la Direttiva CEE 93/42 ostacolata in tutti i modi proprio per i suoi risvolti di carattere fiscale. Ma l’iniziativa non può e non deve esaurirsi con i risultati che riusciremo a raggiungere o meno in sede di Legge Finanziaria 2008, l’iniziativa deve protrarsi sino a quando non avremmo raggiunto tutti gli obiettivi posti. Per tale motivo, abbiamo più volte evidenziato che la manifestazione odierna altro non è che la prima di una lunga serie di iniziative di mobilitazione, alle quali chiediamo alle Associazioni dei Consumatori e dei Pensionati di unirsi. Profilo professionale Per introdurre la trattazione sul profilo, ripercorriamo quanto abbiamo avuto modo di esporre nel corso dell’audizione di martedì 26 giugno u.s. presso l’apposita Commissione costituita nell’ambito del CSS. Ancora oggi la regolamentazione dell’attività odontotecnica si basa essenzialmente sul Regio Decreto 1928 n. 1334. Nel corso dei decenni successivi più volte si è tentato inutilmente di modificare quanto previsto da tale Regio Decreto. Il 29 febbraio 2000 (Ministro Rosi Bindi) si avviò il confronto con il Ministero della salute (Dott. D’Ari e Dott.ssa Martelli) per disciplinare il profilo in forza del DLGS 502/92. Dopo la caduta del Governo D’Alema e l’insediamento del nuovo Ministro della salute Prof. Veronesi, il confronto riprese con il Sottosegretario Grazia Labate, elaborando un testo su cui venne raggiunto un accordo il 15 febbraio 2001. Il 12 aprile 2001 nel corso di un incontro con il Ministro Veronesi, accogliemmo alcune osservazioni fatte da ANDI e concordarono su un nuovo testo. Il 14 maggio 2001 il CSS incaricò un apposito Gruppo di lavoro che nel corso di alcune riunioni apportò con il nostro contributo ulteriori modifiche che furono illustrate il 5 luglio 2001 nel corso di una audizione da noi effettuata presso la II° Sezione del CSS. Nel corso della seduta del 30 ottobre 14 novembre 2001 la II Sezione del CSS, presieduta dal Prof. Cuccurullo apportò con il nostro consenso ulteriori modifiche al testo esprimendo parere positivo. Nella relazione dopo il parere favorevole del CSS, il Direttore Generale ed il Capo di Dipartimento del Ministero informarono per completezza che “sulle modifiche apportate al testo del provvedimento a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità, non sono pervenute obiezioni né da parte delle Associazioni di categoria, né da parte della FNOMCeO”. Nel novembre 2001, Il Sole-24ore pubblicò una intervista al Presidente ANDI che si congratulò con il CSS per il lavoro svolto eccezion fatta per la collocazione presso la Facoltà di Medicina del Corso di laurea, ma non crediamo di poter essere smentiti se affermiamo che tale riserva era dettata da motivazioni che esulavano il merito. Su quel testo, in breve, si realizzò una convergenza tra odontotecnici, FNOMCeO e ANDI. Nell’Adunanza Generale dell’11 aprile 2002, il Consiglio di Stato a fronte dell’intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione rinviò il regolamento al Ministero della Salute affermando che anche in materia di disciplina delle professioni sanitarie si doveva prevedere la cosiddetta “legislazione concorrente Stato-Regioni”; nulla eccependo il Consiglio di Stato nel merito del profilo, nell’iter seguito e nella qualificazione di professione sanitaria. In due successive riunioni del giugno e dell’ottobre 2002, il Ministero della salute (Dott. Mastrocola) elaborò con noi un articolato per attuare quanto richiesto dal Consiglio di Stato, successivamente integrato con quanto richiesto dal MIUR e quindi, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, trasmesso al Senato che lo integrò con varie proposte di legge all’attenzione della competente Commissione. Nel gennaio 2006 il Parlamento approvò la Legge 43/06 sulle professioni sanitarie che all’art. 5 fissa la procedura per l’individuazione dei nuovi profili e successivamente abbiamo dovuto attendere: la ricostituzione del nuovo CSS avvenuta nel novembre 2006, la designazione degli esperti per integrare la Commissione nel marzo-aprile 2007, il decreto di nomina della Commissione firmato dal Ministro il 6 giugno 2007. Dall’inizio di questo lungo viaggio (29 febbraio 2000) si sono succeduti alla guida del Ministero 6 Ministri di 4 diverse maggioranze parlamentari in 3 diverse Legislature (On.le Rosi Bindi; Prof. Umberto Veronesi; Prof. Girolamo Sirchia; On.le Francesco Storace; On.le Silvio Berlusconi; On.le Livia Turco). Il profilo degli odontotecnici non è figlio della volontà politica di una determinata parte politica, né della volontà di questo o quel Direttore Generale; né questo o quel Ministro, Sottosegretario né tanto meno Direttore Generale ne hanno mai boicottato l’iter: di questo ne dobbiamo dare atto e lo facciamo con molto piacere, non solo per dovere e riconoscenza, ma anche perché questo rafforza non poco l’iter di approvazione. Salvo il paragrafo 5 (equipollenze), il testo sottoposto all’attenzione della Commissione il 26 giugno u.s. è stato lo stesso testo su cui la II° Sezione del CSS, presieduta dal Prof. Cuccurullo, oggi Presidente dell’intero CSS, espresse parere positivo. A conclusione della relazione tecnica di accompagnamento allo schema di profilo trasmesso il 24 aprile 2007 al CSS dal Ministero si afferma:“Per completezza di informazione si comunica che il presente testo è condiviso oltre che dalle Associazioni di categoria anche dalla FNOMCeO e che lo stesso è conforme al parere a suo tempo reso dal CSS pro-tempore nella seduta del 30 ottobre-14 novembre 2001 “. A fronte di quanto sopra documentato, il Presidente ANDI e il Presidente FNOMCeO che hanno fatto parte della Commissione; il Presidente CAO e il Presidente AIO che non ne hanno fatto parte ma hanno partecipato alle audizioni il 26 giugno scorso, hanno condotto e stanno tuttora conducendo, nonostante le modifiche peggiorative apportate, una strenua battaglia contro il profilo. Con questi dirigenti, qualcuno si illude di poter ancora dialogare, non comprendendo che il profilo è solo il pretesto per le loro dispute interne: un motivo questo che indigna, e non poco, di più di tanti attacchi al merito stesso del profilo! Sui diversi aspetti al centro dei contrasti e soprattutto su quelli per i quali chiediamo a gran voce una sollecita soluzione riguardano i seguenti punti. Equipollenza Il Consiglio Superiore di Sanità nel 2001 decretò la fine della distinzione fra “atti cruenti” e “atti incruenti” introducendo al comma 3 dell’art. 1 (Figura e profilo) quanto segue: “L’odontotecnico su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, può collaborare, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stessi realizza”. Al di là di ogni altra considerazione, va sottolineato ai fini di una riflessione sulla equipollenza che “gli atti di verifica di congruità ….” si configurano come atti di natura tecnica e non come atti clinico-terapeutici e comunque non esorbitanti i livelli di preparazione professionale conseguiti dall’ordinamento scolastico che ha consentito l’acquisizione dell’attuale titolo abilitante l’attività odontotecnica. Non trova pertanto giustificazione alcuna la negazione dell’equipollenza tra i diversi titoli abilitanti come si evince dalle reiterate affermazioni da parte odontoiatrica, né la giusta equipollenza può essere considerata come “sanatoria” come viene spesso con evidente spregio definita dalle stesse rappresentanze odontoiatriche. Non si capisce perché il veder riconosciute le competenze previste nel nuovo profilo che prevede un nuovo titolo abilitante a quanti in possesso del previgente titolo abilitante, possa essere stato possibile senza nessuna “guerra mondiale” per le altre 22 professioni sanitarie già normate e non possa essere previsto per gli odontotecnici. Non si capisce perché con l’avvento dei CLOPD all’inizio degli anni ottanta si sia consentito di continuare ad esercitare l’odontoiatria anche a quanti avevano conseguito un diverso titolo abilitante e questo, quando riguarda gli odontotecnici, sia oggetto di siffatto conflitto e contrasto. Nessuno può immaginare che si possano creare artificiosamente diverse figure di odontotecnico; né crediamo che qualcuno possa augurarsi una sollevazione, una vera e propria giusta rivolta da parte della nostra categoria. Scontata fortunatamente la volontà del Ministero di prevedere al pari delle altre professioni sanitarie già normate l’equipollenza dei titoli, si dovrà stabilire attraverso quale strumento legislativo far transitare il riconoscimento di questo diritto: se attraverso una legge ordinaria da far approvare in Parlamento con i tempi e le procedure che conosciamo o attraverso altri sedi, quali la Conferenza Stato-Regioni come a noi sembra possibile anche alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione. Negli ultimi incontri avvenuti al Ministero questi riteneva esclusiva la via della Legge Ordinaria; noi, non fidandoci delle nostre pressoché nulle competenze in materia faremo ricorso a un parere di un esperto amministrativista per verificare se ci sono concrete possibilità di ovviare alla Legge Ordinaria. Nell’un caso o nell’altro, non potremo assolutamente prescindere da forme di mobilitazione della categoria in grado di rappresentare e manifestare nelle varie sedi le sacrosante aspirazioni e attese degli odontotecnici Professione sanitaria Da alcune parti si osserva che l’attività odontotecnica non può essere considerata “professione sanitaria”. A tale scopo ci permettiamo di osservare: per esercitare l’attività odontotecnica gli abilitati devono iscriversi nell’apposito ELENCO FABBRICANTI di DISPOSITIVI MEDICI presso il Ministero della salute, secondo la previsione della Direttiva CEE 93/42 e DLGS di recepimento; l’Autorità Competente alla vigilanza e al controllo è il Ministero della Salute; il Consiglio di Stato nell’Adunanza Generale dell’aprile 2002 ha evidenziato la correttezza del Ministero della Salute che a fronte del DLGS 42/99 ha assimilato per analogia le Arti Ausiliari delle Professioni Sanitarie alle Professioni Ausiliari delle Professioni Sanitarie considerandole tutte Professioni Sanitarie; in virtù di quanto sopra, sia gli odontotecnici che gli ottici, sono stati assoggettati all’obbligo ECM sin dal 1 gennaio 2002; la Corte Costituzionale con sentenza n.423 del 6.12.2006 ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la Provincia di Bolzano che aveva istituito la figura del maestro odontotecnico, disponendo che la materia deve essere regolamentata tra le professioni (sanitarie). Infine da più parti si tende artatamente a confondere la “regolamentazione dell’attività” (profilo di professione sanitaria) con la “forma attraverso la quale si esercita l’attività” (artigianato e non solo). Abusivismo e sovrapposizione di competenze Da alcune parti si osserva che il nuovo profilo professionale potrebbe incrementare il deprecabile fenomeno dell’abusivo esercizio della professione medica in odontoiatria. A tal fine si evidenzia che le rappresentanze ordinistiche e associative degli odontoiatri hanno sempre rifiutato di collaborare con noi per contrastare efficacemente il fenomeno dell’abusivismo e prestanomismo e si precisa che - come specificato nello schema di profilo - l’odontotecnico solo su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’odontoiatra, può collaborare agli atti di verifica di congruità. In quanto atti di carattere esclusivamente tecnico, tali atti di verifica di congruità non determinano una sovrapposizione di competenze con quelle previste per gli odontoiatri. Ma a proposito di abusivismo, rinviamo a quanto allegato alla presente relazione che costituisce copia del documento a noi richiesto dal Sottosegretario Gian Paolo Patta nel marzo scorso in materia di abusivismo, prestanomismo e illegalità diffusa. Desideriamo sottolineare che ad una nostra specifica proposta avanzata alle varie rappresentanze odontoiatriche sin dal gennaio del 2006 per iniziative comuni nei confronti delle Istituzioni, non abbiamo avuto nemmeno il piacere di un riscontro formale. Dal 2005 il Presidente ANDI ha fissato ex cathedra e bontà sua in 15.000 il numero degli abusivi in attività e dal quel giorno non si è discostato da quel numero, salvo ascoltare in una assurda trasmissione televisiva questa estate il suo Segretario Sindacale affermare che gli abusivi in attività sono 10.000. Le modifiche intervenute sul testo del 2001 circa l’ottimizzazione e la progettazione dei dispositivi. Il testo sul quale si è espresso il positivo parere tecnico-scientifico da parte dell’apposita Commissione costituita a norma dell’art.5 della legge 43/2006 è diverso da quello su cui si espresse favorevolmente il CSS nel 2001, ma anche diverso da quello inviato alla stessa Commissione. Non ci interessa conoscere nel dettaglio come e perché ciò sia avvenuto, ciò che interessa in questa sede è evidenziare dopo la questione dell’equipollenza che comunque è stata declassata nel testo finale a “norma transitoria” cosa è stato modificato e cosa deve a nostro avviso essere ripristinato. Se non ci saranno modifiche sostanziali al R. D. del 1928, ci rifiuteremo di fare la ECM e detto ciò da una associazione come CNA_SNO - che tanto ha difeso il sistema di formazione continua e tanto ha speso in termini organizzativi e di risorse finanziarie per difendere insieme alla ECM anche la qualifica di professione sanitaria, riteniamo abbia un particolare valore. Paragrafo 1 comma 2 Il testo del 2001 recitava: “L’odontotecnico è l’operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico” Il testo approvato nel luglio 2007 recita: “L’odontotecnico è l’operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche e progettuali, rilasciata dall’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo”. Intanto non comprendiamo perchè la frase “sulla base della prescrizione” si sia modificata in “in coerenza con la prescrizione”. In secondo luogo, e questo rappresenta la questione centrale di queste prime osservazioni, la modifica dell’inciso da “ contenente le specifiche cliniche progettuali” in “contenente le specifiche cliniche e progettuali” contraddice. • quanto disposto dalla Direttiva CEE 93/42 in materia di progettazione; • quanto disposto dai DLGS di recepimento del 1997 e 1998; • quanto disposto dalle circolari ministeriali del giugno e luglio 1998. Soprattutto contraddice quanto disposto dal TAR Lazio nel settembre 2003 quando SNO-CNA inoltrò ricorso avverso la regolamentazione della ASP Lazio, delegata dal Ministero della salute e dalla Regione Lazio, per l’attuazione e la gestione del progetto di odontoiatria sociale per gli anziani. ASP Lazio assegnava infatti indiscriminatamente all’odontoiatra la competenza esclusiva in materia di progettazione del dispositivo. Il TAR Lazio respinse il ricorso SNO-CNA, affermando paradossalmente ma giustamente che era talmente evidente che la progettazione clinica è di competenza dell’odontoiatra, mentre la progettazione tecnica è di competenza dell’odontotecnico che non meritava un ricorso. Ritenevamo che tale disciplina e lo stesso dispositivo del TAR Lazio in materia fossero a conoscenza dei componenti la Commissione e comunque su tale punto è assolutamente indispensabile ripristinare il testo del 2001 o quanto meno evidenziare quanto disposto dal TAR Lazio. Prendiamo infine atto che gli atti clinici non sono riservati alla competenza esclusiva dell’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria. Paragrafo 1 comma 3 Il testo del 2001 e sottoposto alla Commissione a giugno 2007 recitava: “ L’odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, può collaborare, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza”. Il testo uscito dalla Commissione a luglio 2007 recita: “ L’odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, può collaborare, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza”. Risulta chiaro, contrariamente da quanto reiteratamente è stato affermato dalle rappresentanze odontoiatriche e non solo, che l’inciso “al di fuori del cavo orale” riguarda l’ottimizzazione e non gli atti di verifica di congruità. Secondo il testo approvato dalla Commissione - che noi comunque contestiamo chiedendo alla Conferenza Stato-Regioni di ripristinare il testo del 2001 l’odontotecnico potrà (su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’odontoiatra) compiere gli atti di verifica di congruità (la prova del dispositivo) nel cavo orale del paziente perché non espressamente vietato. Non potrà, sempre se il testo verrà confermato dalla Conferenza Stato Regioni, compiere gli interventi di ottimizzazione nel cavo orale nel caso gli atti di verifica di congruità dovessero imporre interventi correttivi sul dispositivo. Pertanto è assolutamente fuorviante e privo di assoluto fondamento affermare come fanno reiteratamente le associazioni dei dentisti e qualche distratto giornalista che il testo prescriva il divieto assoluto all’odontotecnico di mettere le mani in bocca al paziente o - ancora più in maniera equivoca che l’odontotecnico “non potrà lavorare in bocca al paziente” atteso che anche gli atti di verifica di congruità costituiscono un lavoro. Sottolineiamo a tal proposito che proprio la modifica intervenuta su questo aspetto al testo del 2001 rischia seriamente di azzerare la possibilità di distinguere quanti intervengono nel cavo orale per i necessari atti di carattere tecnico da quanti invece esercitano abusivamente la professione odontoiatrica. Noi vogliamo identificare, isolare e contrastare efficacemente quanti esercitando abusivamente la professione procurano un probabile danno alla salute dei malcapitati pazienti, ma vogliamo anche al tempo stesso salvaguardare dall’accusa di esercizio abusivo della professione odontoiatrica quanti sono chiamati dagli stessi committenti a compiere i necessari atti di congruità e di ottimizzazione dei dispositivi alla loro presenza sotto la loro responsabilità. Quanto deciso dalla Commissione l’11 luglio non aiuta affatto a compiere questa distinzione e peraltro se fossero vere le denunce sul fenomeno dell’abusivismo in odontoiatria si dovrebbe concludere che nemmeno la politica “proibizionista” del Regio Decreto 1928 - cui le rappresentanze odontoiatriche si richiamano abbia sortito effetti positivi. Conclusioni Gli obiettivi posti al centro della manifestazione odierna hanno riscontrato il consenso unanime di tutta la categoria coinvolta nelle ultime settimane nelle decine e decine di assemblee in 15 Regioni. • una grande forza nel continuare le nostre comuni battaglie; • un grande conforto di fronte a tante amarezze; • una inesauribile energia rispetto alla quale nessun ostacolo risulta insuperabile. Grazie per il grande privilegio che ci concedete nel lottare insieme a Voi per una battaglia giusta e sacrosanta. |
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