ECM: il TAR Lazio respinge il ricorso FIMMG e sentenzia inoltre che la ECM non è obbligatoria per i liberi professionisti.
Allegato - La sentenza del TAR Lazio

per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo. “

In breve la ECM non è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari che non hanno rapporti di convenzionamento o di accreditamento con il SSN.

Sugli 800.000 operatori sanitari ritenuti dal Ministero sino ad oggi “obbligati” alla ECM, secondo stime approssimative, sono circa 100/150.000 quelli che non hanno alcuna forma di convenzionamento e di accreditamento con il SSN.

Nel mondo del dentale, quest’ultimi sono la quasi totalità degli odontoiatri, degli igienisti dentali e degli odontotecnici.

Partendo dall’assunto che la ECM deve garantire al paziente, utilizzatore finale della prestazione, il più alto livello di aggiornamento professionale dei vari operatori sanitari, la sentenza del TAR Lazio stabilisce quindi paradossalmente che i pazienti che si rivolgono al sistema pubblico saranno garantiti su tale versante, mentre quelli che intendono o sono costretti a rivolgersi al privato non saranno garantiti e quindi penalizzati due volte.

Un conto infatti è criticare l’attuale Sistema ECM – ed anche SNO-CNA ha più volte avanzato critiche in tal senso – altro è criticare l’obiettivo che il Sistema ECM intende perseguire: il massimo livello possibile della qualità della prestazione raggiungibile attraverso la garanzia dell’aggiornamento professionale di tutti gli operatori sanitari che intervengono direttamente e indirettamente nella prestazione sanitaria erogata.

E’ giusto infatti criticare un Sistema che stabilisce indiscriminatamente per tutti gli ambiti sanitari gli stessi “obiettivi formativi” senza tener conto delle specializzazioni e delle peculiarità e senza tener conto delle interrelazioni tra i diversi operatori sanitari che interagiscono direttamente o indirettamente nella prestazione erogata al paziente ( ad es. odontoiatra- igienista- odontotecnico).

E’ giusto infatti criticare un Sistema che assegna il raggiungimento di un determinato “monte crediti annuale” indiscriminatamente per tutte le professioni sanitarie.

E’ giusto infatti criticare un Sistema che in pratica accolla al Servizio Sanitario Nazionale e quindi alla fiscalità generale i costi della ECM per gli operatori sanitari che esercitano l’attività nelle strutture pubbliche, mentre fanno gravare tali costi sulle spalle degli operatori sanitari “privati” alcuni dei quali – ad es. gli odontotecnici – non possono scaricarli sul prezzo del dispositivo (data la situazione strutturale del mercato di riferimento), né tanto meno sulla parcella della prestazione.

Inoltre, come dovranno regolarsi – dopo la sentenza del TAR Lazio - quegli operatori sanitari che esercitano la loro attività principalmente come “liberi professionisti” ed in parte con forme di convenzionamento , di accreditamento ma anche di fornitori del SSN?

La sentenza del TAR Lazio obbliga – indipendentemente dai vari giudizi – ad una attenta riflessione sull’intero Sistema ECM ed in tal senso SNO-CNA avvierà le opportune iniziative con tutti i soggetti del mondo del dentale affinché si avvii unitariamente una iniziativa nei confronti del Ministero della Salute, prima che questi “sani” autonomamente attraverso un provvedimento legislativo o normativo l’esclusione dei “liberi professionisti” dall’obbligo ECM senza una profonda rivisitazione dell’intero Sistema.

Sarebbe questo l’ultimo dei paradossi in una storia fatta di oggettivi ed interessati paradossi.

Clamorosa sentenza del TAR Lazio che respinge la richiesta di sospensiva presentata dalla Federazione italiana dei medici di famiglia (FIMMG) avverso il DM 31.5.2004 (GU n.135 del 2.7.2004) con il quale il Ministero della Salute ha disciplinato i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie per essere accreditate come provider della formazione continua.

Nelle 13 cartelle della sentenza (v. allegato) la 3° Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio riunitasi il 18.11 u.s. prendendo in esame il ricorso FIMMG ha tra - l’altro - stabilito :

1 - “ L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo. “

2 - “Infine, è da rigettare anche il terzo motivo di ricorso, con cui la FIMMG censura l’art. 3 del DM impugnato, laddove stabilisce che le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche non devono svolgere, in via immediata o indiretta, alcun'attività di tutela sindacale dei propri iscritti.

Si tratta d’una scelta che discende dalle norme degli artt. 16-bis e 16-ter del Dlg 502/1992, i quali, nel disciplinare la formazione continua in campo sanitario come aggiornamento professionale e formazione permanente, ne attribuisce l'implementazione a quei soggetti pubblici e privati accreditati, ossia reputati precipuamente idonei a curano gli strumenti attuativi della formazione stessa. Nessun dato testuale o implicito, immanente nell’ordinamento di settore, consente a soggetti svolgenti compiti diversi o con altra vocazione d’occuparsi della formazione continua. Non a caso l'accreditamento ex art. 16-ter, c. 2, II per. serve appunto a verificare l’idoneità all’ ECM dei soggetti formatori sulla scorta di requisiti, stabiliti dalla predetta Commissione, e rispondenti a valori e saperi sorvegliati dalle comunità scientifica e professionale, ancorché non chiusi in se stessi, ma aperti all’interazione interdisciplinare con altri campi della scienza, in particolare quelli della farmacologia e della gestione delle risorse sanitarie. In tutta franchezza, è ragionevole ritenere che l'interesse pubblico alla formazione permanente degli operatori sanitari sia meglio realizzato, in difetto d’un rigoroso argomento contrario, dalla condivisione dei saperi e delle abilità nell’ambito delle comunità scientifiche che hanno questa specifica vocazione, anziché tra queste ultime e soggetti operanti in campi estranei al metodo scientifico. “

Ma “se Sparta piange, Atene non sorride”.

Il TAR Lazio respingendo infatti il ricorso FIMMG ha ritenuto congruo con il contesto legislativo di riferimento il DM emanato dal Ministro Sirchia sui requisiti delle Società Scientifiche e delle Associazioni Tecnico-Scientifiche, stabilendo l’esclusione “dalla possibilità del riconoscimento, e quindi dall’accreditamento quale provider di eventi ECM, tutti i soggetti che perseguano anche indirettamente scopi sindacali e che non abbiano nello statuto e nell’atto costitutivo l'espressa previsione di non svolgere finalità sindacali.”

Ma la stessa sentenza del TAR Lazio – contrariamente a quanto affermato dal Ministero stesso e dalla stessa Commissione Nazionale ECM – stabilisce altresì