Commissione nazionale E.C.M.
Decreto ministeriale
IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 16-ter, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro della sanità è costituita la Commissione nazionale per la formazione continua;
CONSIDERATO che la Commissione è presieduta dal Ministro della sanità ed è composta: dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con funzioni di Vice-presidente; da un Vice-presidente individuato dal Ministro della sanità; da dieci membri, di cui due individuati dal Ministro della sanità, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome e due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
RITENUTO di individuare quale Vice-presidente il dott. Raffaele D'Ari, direttore generale del Ministero della sanità -Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale e, quali componenti, il dott. Alberto COSTA, direttore dell'unità di chirurgia generale della Fondazione Maugeri di Pavia e il prof. Riccardo VIGNERI, ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania;
CONSIDERATO che il Ministro dell 'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha designato il prof. Guido COGGI, preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano ed il prof. Sergio TARTARO, ordinario nella 2° Università di Napoli;
CONSIDERATO che il Ministro per la funzione pubblica ha designato il dott. Paolo MESSINA, dirigente medico presso l'ospedale S. Orsola di Bologna;
CONSIDERATO che il Ministro per le pari opportunità ha designato la prof.ssa Franca BIMBI, docente presso l 'Università di Padova -Dipartimento di sociologia;
CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome ha designato il dott. Lamberto PRESSATO, Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Venezia e la sig.ra Nella BONI, responsabile presso la Giunta della Regione Lombardia della fondazione e dell'aggiornamento professionale;
CONSIDERATO che la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha designato i componenti del proprio Comitato centrale, prof. Enrico BOLLERO e dott. Giovanni Pietro MALAGNINO;
RITENUTO di procedere alla adozione del conseguente provvedimento di costituzione della Commissione;
CONSIDERATO che l'articolo 16-ter dispone che con il decreto di costituzione devono essere disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione;
RITENUTO di stabilire le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione
DECRETA
Art. 1
(Costituzione della Commissione)
1. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, è costituita presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, la Commissione nazionale per la formazione continua.
2. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.
Art.2
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione nazionale per la formazione continua è così composta:
prof. Umberto VERONESI - Ministro della sanità - Presidente;
dott. Raffaele D' ARI - Direttore generale del Ministero della sanità - Vice-presidente;
dott. Aldo PAGNI - Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Vice-presidente; prof.ssa Franca BIMBI - docente presso l'Università di Padova, Dipartimento di sociologia;
prof. Enrico BOLLERO - componente il comitato centrale della FNOMCeO;
sig.ra Nella BONI - responsabile presso la Giunta della Regione Lombardia della formazione e dell'aggiornamento professionale; prof. Guido COGGI - Preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;
dott. Alberto COSTA - direttore dell'Unità di chirurgia generale della Fondazione Maugeri di Pavia;
dott. Giovanni Pietro MALAGNINO - componente il comitato centrale della FNOMCeO;
dott. Paolo MESSINA - dirigente medico presso l'ospedale S. Orsola di Bologna;
dott. Lamberto PRESSATO - Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Venezia;
prof. Sergio TARTARO - ordinario nella 2° Università di Napoli;
prof: Riccardo VIGNERI - ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania.
2. La Commissione, per lo svolgimento della propria attività, si può articolare in sezioni, coordinate da un componente designato dal Presidente.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal dirigente preposto all'Ufficio del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la formazione continua. Il dirigente, per lo svolgimento dei propri compiti e per l'attività istruttoria della Commissione, si avvale del personale assegnato all'Ufficio.
Art.3
(Materie oggetto di consultazione)
1. Ogni categoria professionale è preventivamente sentita in materia di:
a) crediti formativi, che devono essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo;
b) criteri e strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie della categoria.
2. Sono portati a conoscenza delle categorie professionali gli schemi di provvedimento concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
b) i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche;
c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative;
d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, di specifico interesse per la categoria.
3. Nella materia di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni, entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Sugli schemi di provvedimento di cui al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello schema, salvo termine più breve ritenuto necessario dalla Commissione stessa in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.
Art. 4
(Categorie professionali)
1. Le valutazioni, le osservazioni e le proposte di cui all'art. 3 sono espressi dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, dai sindacati confederali e, per le categorie la cui attività è soggetta alla disciplina di ordini e collegi, dagli organismi federativi degli stessi ordini e collegi.
Art.5
(Audizioni)
1. II Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla natura degli argomenti posti all'ordine del giorno, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione stessa funzionari del Ministero della sanità e delle regioni e province autonome, nonché rappresentanti delle categorie professionali. Può, inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione a specifiche materie.
Art.6
(Oneri)
1. Ai componenti della Commissione residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno secondo le modalità e l'equiparazione di cui all'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Alla relativa spesa si provvede a carico del cap. 1542 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
II presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero della sanità per la registrazione.
Roma, li 5 LUG 2000
IL MINISTRO