SUPPL. ORD. ALLA G.U. DEL 07 04 1998
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Vista la legge 26
luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n 577; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626; Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Vista
la legge 30 novembre 1996, n. 609; In attuazione di quanto disposto
dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1. - Oggetto - Campo
di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione
al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei
luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione
antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e
di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 2. Il presente
decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come
definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della
dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2. - Valutazione dei rischi di
incendio 1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del
documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi
dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del
datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 626/1994. 3. La valutazione dei rischi di incendio può
essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I. 4.
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il
livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di
singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle
seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato 1: a)
livello di rischio elevato; b) livello di rischio medio; c)
livello di rischio basso.
Art. 3. - Misure preventive, protettive
e precauzionali di esercizio 1. All'esito della valutazione dei
rischi dì incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i
criteri di cui all'allegato II; b) realizzare le vie e le uscite di
emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del
Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33
del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone
in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui
all'allegato III; c) realizzare le misure per una rapida segnalazione
dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e
delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui
all'allegato IV; d) assicurare l'estinzione di un incendio in
conformità ai criteri di cui all'allegato V; e) garantire l'efficienza
dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui
all'allegato VI; f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e
formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato
VII. 2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi
provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Art. 4. - Controllo e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio 1. Gli interventi
di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di
protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate
dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza dì
dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall'installatore.
Art. 5. - Gestione dell'emergenza in
caso di incendio 1. All'esito della valutazione dei rischi
d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative
e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di
emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente
decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti,
il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza,
ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 6. - Designazione degli addetti al
servizio antincendio 1. All'esito della valutazione dei fischi
d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il
datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del
decreto suddetto. 2. I lavoratori designati devono frequentare il
corso di formazione di cui al successivo art. 7. 3. I lavoratori
designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le
attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di
idonetà tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il
datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità
tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita
attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Art. 7. - Formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8. - Disposizioni transitorie e
finali 1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto
legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2, del
presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle
vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma
1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 9. - Entrata in vigore 1.
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
- - GENERALITA'
Nel presente
allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla
valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.
L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di
altre metodologie di consolidata validità. 1.2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce: - PERICOLO DI
INCENDIO: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o
attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo
di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un
incendio; - RISCHIO DI INCENDIO: probabilità che sia raggiunto il
livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino
conseguenze dell'incendio sulle persone presenti; - VALUTAZIONE
DEI RISCHI DI INCENDIO: procedimento di valutazione dei rischi di
incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del
verificarsi di un pericolo di incendio. 1.3 - OBIETTIVI DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO La valutazione dei rischi di
incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i
provvedimenti che sono' effettivamente necessari per salvaguardare la
sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di
lavoro. Questi provvedimenti comprendono: - la prevenzione dei
rischi; - l'informazione dei lavoratori e delle altre persone
presenti; - la formazione dei lavoratori; - le misure tecnico
- organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
La prevenzione dei fischi costituisce uno degli obiettivi primari
della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile
eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del
possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui,
tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 626. La valutazione dei rischio di incendio
tiene conto: a) del tipo di attività; b) dei materiali
immagazzinati e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel
luogo di lavoro compresi gli arredi; d) delle caratteristiche
costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori
dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi
in caso di emergenza. 1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI DI INCENDIO La valutazione dei rischi di incendio si
articola nelle seguenti fasi: a) individuazione di ogni pericolo
di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili,
sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile
propagazione dell'incendio); b) individuazione dei lavoratori e di
altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di
incendio; c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio residuo di incendio; e) verifica
della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero
individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure
necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 1.4.1.1 -
Materiali combustibili e/o infiammabili I materiali combustibili
se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in
sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono
pericolo potenziale poiché, essi sono facilmente combustibili od
infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A
titolo esemplificativo essi sono: - vernici e solventi
infiammabili; - adesivi infiammabili; - gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio.
materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma; -
grandi quantità di manufatti infiammabili; - prodotti chimici che
possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre
sostanze provocando un incendio; - prodotti derivati dalla
lavorazione dei petrolio; - vaste superfici di pareti o solai
rivestite con materiali facilmente combustibili. 1.4.1.2 -
Sorgenti di innesco Nei luoghi di lavoro possono essere presenti
anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause
potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un
incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata
identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di
difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:
- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro,
quali taglio, affilatura, - saldatura; - presenza di sorgenti
di calore causate da attriti; - presenza di macchine ed
apparecchiature in cui si produce calore non installate e -
utilizzate secondo le norme di buona tecnica; - uso di fiamme
libere; - presenza di attrezzature elettriche non installate e
utilizzate secondo le nonne di buona tecnica. 1.4.2 -
IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A
RISCHI DI INCENDIO Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna
persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i
piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali
finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza
antincendio. Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in
cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di
incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di
attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono
citare i casi in cui: - siano previste aree di riposo; - sia
presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione
di affollamento; - siano presenti persone la cui mobilità, udito o
vista sia limitata - siano presenti persone che non hanno
familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; - siano
presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; -
siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire
prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente
ignare dei pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree
isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità. 1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI
INCENDIO Per ciascun pericolo di incendio identificato, è
necessario valutare se esso possa essere: - eliminato; -
ridotto; - sostituito con alternative più sicure; - separato o
protetto dalle altre parti dei luogo di lavoro, tenendo presente il
livello globale dì rischio per la vita delle persone e le esigenze per
la corretta conduzione dell'attività. Occorre stabilire se tali
provvedimenti, qualora noti siano adempimenti di legge, debbano essere
realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da
realizzare nel tempo. 1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli
causati da materiali e sostanze infiammabili c/o combustibili I
criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti
misure: - rimozione o significativa riduzione dei materiali
facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo
richiesto per la normale conduzione dell'attività; - sostituzione
dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi; -
immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con
strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione
della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi; -
rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono
la propagazione dell'incendio; - riparazione dei rivestimenti
degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto
dell'imbottitura; - miglioramento del controllo del luogo di
lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di
calore Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei
seguenti provvedimenti: - rimozione delle sorgenti di calore non
necessarie; sostituzione delle sorgenti di calore con altre più
sicure; controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le
istruzioni dei costruttori; - schermaggio delle sorgenti di calore
valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; -
installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di
protezione; - controllo della conformità degli impianti elettrici
alle normative tecniche vigenti; - controllo relativo alla
corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche,
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne
fumarie; - adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi
di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla
manutenzione ed appaltatori; - identificazione delle aree dove è
proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree; -
divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare
il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di
ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO Si intendono a
rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui
sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni
locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di
principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. B) LUOGHI DI
LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO Si intendono a rischio di
incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono
presenti sostanze infiammabili c/o condizioni locali e/o di esercizio
che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a
rischio di incendio medio. C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI
INCENDIO ELEVATO Si intendono a rischio di incendio elevato i
luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di
sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di
esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e
nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle
fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio
di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: - aree
dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente
infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la
produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che
possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche,
emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze
combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze
esplosive o altamente infiammabili; - aree dove c'è una notevole
quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno. Al
fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come
avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente
che: a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa
categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio
elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro,
salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo
attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; b) una
categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di
lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro
l'incendio; c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è
possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di
protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di
spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di
estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio
di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza
di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle
fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le
limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa
l'evacuazione in caso di incendio. Si riportano in allegato IX,
esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. 1.4.5 -
ADEGUATEZZA DELLE MISURE, DI SICUREZZA Nelle attività soggette al
controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili dei
fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa,
in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle
strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di
spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme impianti tecnologici, è
da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti
disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando
l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò
potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure
di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste
nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di
sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle
seguenti misure possono essere considerate compensative: A) VIE DI
ESODO 1) riduzione dei percorso di esodo; 2) protezione delle
vie di esodo; 3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di
uscite; 4) installazione di ulteriore segnaletica; 5)
potenziamento dell'illuminazione di emergenza; 6) messa in atto di
misure specifiche per persone disabili; 7) incremento dei
personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle
misure per l'evacuazione; 8) limitazione dell'affollamento. B)
MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO 1) realizza ione di ulteriori
approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici; 2)
installazione di impianti di spegnimento automatico. C)
RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO 1) installazione di un sistema
di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato
manualmente con uno di tipo automatico); 2) riduzione della
distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio; 3)
installazione di impianto. automatico di rivelazione incendio; 4)
miglioramento dei tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con
segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione
messaggi tramite altoparlante, etc.); 5) nei piccoli luoghi di
lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi
principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle
persone presenti. D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE 1)
predisposizione di un programma di controllo e di regolare
manutenzione dei luoghi di lavoro; 2) emanazione di specifiche
disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza
antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di
pulizia e manutenzione; 3) controllo che specifici corsi di
aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente
combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad
elevato rischio di incendio; 4) realizzazione dell'addestramento
antincendio per tutti i lavoratori. 1.5 - REDAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO Nella redazione della
valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare: - la
data di effettuazione della valutazione; - i pericoli
identificati; - i lavoratori ed altre persone a rischio
particolare identificati; - le conclusioni derivanti dalla
valutazione. 1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO La procedura dì valutazione dei rischi di incendio
richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di
rischio individuati. Il luogo di lavoro deve essere tenuto
continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di
sicurezza antincendio esistenti e la valutazione dei rischio siano
affidabili. La valutazione dei rischio deve essere oggetto dì
revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei
materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di
ristrutturazioni o ampliamenti.
ALLEGATO II - MISURE INTESE A RIDURRE
LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI 2.1 - GENERALITÀ
All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o
più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza
degli incendi: A) MISURE DI TIPO TECNICO: - realizzazione di
impianti elettrici realizzati a regola d'arte; - messa a terra di
impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione
di cariche elettrostatiche; - realizzazione di impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte; -
ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri
infiammabili; - adozione di dispositivi di sicurezza. B) MISURE DI
TIPO ORGANIZZATIVO - GESTIONALE: - rispetto dell'ordine e della
pulizia; - controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un
regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; -
informazione e formazione dei lavoratori. Per adottare adeguate misure
di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli
più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua
propagazione. 2.2 - CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIU' COMUNI A
titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più
comuni: a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili
in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele; b)
accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere
incendiato accidentalmente o deliberatamente; c) negligenza
relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di
calore; d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa
manutenzione delle apparecchiature; e) uso di impianti elettrici
difettosi o non adeguatamente protetti; f) riparazioni o modifiche di
impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; g) presenza
di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono
utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in
servizio); h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento
portatili; i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi
di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il
divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere; k) negligenze di
appaltatori o degli addetti alla manutenzione; l) inadeguata
formazione professionale dei personale sull'uso di materiali od
attrezzature pericolose ai fini antincendio. Al fine di predisporre le
necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito
alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:
- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
combustibili; - utilizzo di fonti di calore; - impianti ed
apparecchi elettrici; - presenza di fumatori, - lavori di
manutenzione e di ristrutturazione; - rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate. 2.3 - DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI
INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI Dove è possibile, occorre che
il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia
limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione
dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. I quantitativi in
eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate
unicamente a tale scopo. Le sostanze infiammabili, quando possibile,
dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio
adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base
acquosa). Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato
in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture
resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al
fuoco. I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche
pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di
sicurezza da osservare. I lavoratori devono essere anche a conoscenza
delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono
incrementare il rischio di incendio. I materiali di pulizia, se
combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.
2.4 - UTILIZZO DI FONTI DI CALORE I generatori di calore devono
essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per
riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in
apparecchi di cottura). I luoghi dove si effettuano lavori di
saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da
materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali
scintille. I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe,
molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o
polveri. I bruciatori dei generatori di calore devono essere
utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del
costruttore. Ove prevista la valvola di intercettazione dì emergenza
dei combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari.
2.5 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 1 lavoratori devono
ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti
elettrici. Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria
di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la
lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti. Le riparazioni elettriche devono essere
effettuate da personale competente e qualificato. I materiali
facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in
prossimità di apparecchi, di illuminazione, in particolare dove si
effettuano travasi di liquidi. 2.6 - APPARECCHI INDIVIDUALI O
PORTATILI DI RISCALDAMENTO Per quanto riguarda gli apparecchi di
riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio
includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:
a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si
utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.; b) il deposito
di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento; c) il
posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a
materiali combustibili; d) le negligenze nelle operazioni di
rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene. L'utilizzo di
apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della
loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.
2.7 - PRESENZA DI FUMATORI Occorre identificare le aree dove il
fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in
quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause
di incendi. Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a
disposizione portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente. I
portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da
materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere
accumulato con altri rifiuti. Non deve essere permesso di fumare nei
depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od
infiammabili. 2.8 - LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE A
titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere
in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e
di ristrutturazione: a) accumulo di materiali combustibili; b)
ostruzione delle vie di esodo; c) bloccaggio in apertura delle porte
resistenti al fuoco; d) realizza ione di aperture su solai o murature
resistenti al fuoco. All'inizio della giornata lavorativa occorre
assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.
Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo
per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e
che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano
messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un
incendio. Particolare attenzione deve essere prestata dove si
effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il
luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di
preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia
stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a
disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul
sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato
effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione
dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o
braci. Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo
sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate
devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il
fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali
prodotti. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono
essere depositate all'interno del luogo di lavoro. Nei luoghi di
lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre
prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di
manutenzione e ristrutturazione. Al termine dei lavori il sistema di
rivelazione ed allarme deve essere provato. Particolari precauzioni
vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti
elettrici e di adduzione del gas combustibile. 2.9 - RIFIUTI E SCARTI
DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI I rifiuti non devono essere depositati,
neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale,
disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto
o rifiuto deve essere. rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea
preferibilmente fuori dell'edificio. 2.10 - AREE NON FREQUENTATE
Le aree dei luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da
personale (scantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio
potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono
essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono
essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di
persone non autorizzate. 2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare
regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare
l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio. In proposito è
opportuno predisporre idonee liste di controllo. Specifici controlli
vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso
sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni, in via
esemplificativa, possono essere le seguenti: a) controllare che tutte
le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono
restare in servizio, siano messe fuori tensione; c) controllare che
tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano
stati rimossi; e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano
stati depositati in luoghi sicuri. I lavoratori devono segnalare agli
addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di
cui vengano a conoscenza.
ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE
DI USCITA IN CASO DI INCENDIO 3.1 - DEFINIZIONI Ai fini dei
presente decreto si definisce: - AFFOLLAMENTO: numero massimo
ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro
o in una determinata area dello stesso; - LUOGO SICURO: luogo dove le
persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio -
PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione
contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte
dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una
scala protetta o da una scala esterna. - USCITA DI PIANO: uscita che
consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio
diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro b) uscita
che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere
raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c) uscita che
immette su di una scala esterna. - VIA DI USCITA (da utilizzare in
caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli
occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. 3.2
- OBIETTIVI Ai fini dei presente decreto, tenendo conto della
probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve
garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in
sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad
un luogo sicuro. Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia
soddisfacente, occorre tenere presente: - il numero di persone
presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di
muoversi senza assistenza. - dove si trovano le persone quando un
incendio accade; - i pericoli di incendio presenti nel luogo di
lavoro; - il numero delle vie di uscita alternative disponibili,
3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA Ai fini
dei presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate,
occorre seguire i seguenti criteri: a) ogni luogo di lavoro deve
disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole
dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso; b)
ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita
in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza dei percorso
per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere
superiore ai valori sottoriportati: - 15 ÷ 30 metri (tempo
max. di evacuazione 1 minuto) per arce a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per
aree a rischio di incendio medio, - 45 ÷ 60 metri (tempo
max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso. d)
le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; e) i
percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto
possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da
percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la
disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in
generale i valori sottoriportati: - 6 ÷ 15 metri (tempo di
percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; - 9 ÷
30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio - 12
÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio
basso' f) quando una via di uscita comprende una porzione dei percorso
unidirezionale, la lunghezza totale dei percorso non potrà superare i
limiti imposti alla lettera c); g) le vie di uscita devono essere di
larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale
larghezza va misurata nel punto più stretto dei percorso; h) deve
esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata
larghezza da ogni locale e piano dell'edificio; i) le scale devono
normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture
resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di
autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di
incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto dei luogo
di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i
valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);
l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre
disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta
facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo. 3.4 - SCELTA
DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO Nella scelta della lunghezza dei
percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre
attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui
il luogo di lavoro sia: - frequentato da pubblico; - utilizzato
prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in
caso di emergenza; - utilizzato quale area di riposo; - utilizzato
quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori
e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità
di livello di rischio, possono. essere adottate le distanze maggiori.
3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO In molte situazioni
è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando: a) l'affollamento
del piano è superiore a 50 persone; b) nell'area interessata
sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e
pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o
dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite; c) la
lunghezza dei percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere
l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori
stabiliti al punto 3.3 lettera e). Quando una sola uscita di piano non
è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone
presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto
3.3, lettera c). Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la
larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:
A L (metri) = ------ x 0,60 50 in cui. - "A "
rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri)
sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire
attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di
evacuazione. Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va
arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve
essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%. La larghezza
minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza
del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio
e pertanto' sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a
rischio di incendio medio o basso. ESEMPIO 1 Affollamento di piano
= 75 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con
percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera
c). ESEMPIO 2 Affollamento di piano = 120 persone. Larghezza
complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di
piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza
non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c). 3.6 - NUMERO
E LARGHEZZA DELLE SCALE Il principio generale di disporre di vie di
uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti
da una sola scala antincendi gli edifici, di altezza non superiore a 24
metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di
lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può
essere servito da una sola uscita. Per tutti gli edifici che non
ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più
scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.
CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE A) Se le scale servono un solo
piano al di sopra o al di sotto dei piano terra, la loro larghezza non
deve essere inferiore a quella delle uscite dei piano servito. B) Se
le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto dei piano
terra,, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a
quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la
larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto
in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior
affollamento. Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a
rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è
calcolata con la seguente formula: A* L(metri) = -------- x 0,60
50 in cui: A* = affollamento previsto in due piani contigui, a
partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior
affollamento. Esempio: Edificio costituito da 5 piani al di sopra
del piano terra: Affollamento 1° piano = 60 persone "
2° " = 70 " " 3° " = 70 " " 4° " = 80 "
" 5° " = 90 " Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di
piano. Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m 3.7 -
MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4,
3.5 e 3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o
urbanistici, il rischio per le persone presenti, per guanto attiene
l'evacuazione dei luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione
di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a
quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in presenza dei suddetti
impedimenti architettonici o urbanistici: a) risistemazione dei luogo
di lavoro e/o della attività così che le persone lavorino il più vicino
possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il
sicuro utilizzo delle vie di uscita. b) riduzione dei percorso totale
delle vie di uscita, c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d) realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei
percorsi protetti esistenti. e) installazione di un sistema automatico
di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI
USCITA A) ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU PARETI E/O SOLAI
Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e
soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida
propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro
utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui
sopra includono: - provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e
fumo; - installazione di serrande tagliafuoco sui condotti. Tali
provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni
attraversano muri o solai resistenti al fuoco. B) ACCORGIMENTI PER I
RIVESTIMENTI DI PARETI E/O SOLAI La velocità di propagazione di un
incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare
notevolmente la sicurezza globale dei luogo di lavoro ed in particolare le
possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano
presenti significative quantità di materiali di rivestimento che
consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere
rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore
comportamento al fuoco. C) SEGNALETICA A PAVIMENTO Nel caso in cui
un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso
stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a
pavimento. D) ACCORGIMENTI PER LE SCALE A SERVIZIO DI PIANI INTERRATI
Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di
particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal
calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre
occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai
piani superiori. Preferibilmente le scale che servono i piani fuori
terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è
particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio
dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che
interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte
resistenti al fuoco. E) ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE Dove è
prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della
stessa, al momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e
calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti
sulla parete esterna su cui è ubicata la scala. 3.9 - PORTE INSTALLATE
LUNGO LE VILE DI USCITA Le porte installate lungo le vie di uscita ed
in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso
dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta
salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza
equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è
obbligatoria quando: a) - l'area servita ha un affollamento superiore
a 50 persone; b) - la porta è situata al piede o vicino al piede di
una scala; c) - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo
di autochiusura. Le porte in corrispondenza di locali adibiti a
depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché
siano tenute chiuse a chiave. L'utilizzo di porte resistenti al fuoco
installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura,
può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che
per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi.
In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione
aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il
rilascio a seguito: - dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in
vicinanza delle porte; - dell'attivazione di un sistema di allarme
incendio; - di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di
allarme incendio; - di un comando manuale. 3.10 - SISTEMI DI
APERTURA DELLE PORTE Il datore di lavoro o persona addetta, deve
assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in
corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie
di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti
antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente
dall'interno senza l'uso di chiavi. Tutte le porte delle uscite che
devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è
obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice
spinta dall'interno. Nel caso siano adottati accorgimenti
antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura
delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale
circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza dei particolare
sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI Una porta scorrevole non
deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo
di porta può però essere utilizzata, se è dei tipo ad azionamento
automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con
dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in
mancanza di alimentazione elettrica. Una porta girevole su asse
verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di
piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle
immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a
spinta opportunamente segnalata. 3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE
DI USCITA Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere
chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa
3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA Tutte le vie di uscita,
inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati
per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su
luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate
in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di
illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di
interruzione dell'alimentazione di rete. 3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE
LUNGO LE VIE DI USCITA Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata
l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali
di incendio o ostruzione delle stesse. Si riportano di seguito esempi
di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare
lungo i corridoi e le scale: - apparecchi di riscaldamento portatili
di ogni tipo; - apparecchi di riscaldamento fissi alimentati
direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi; - apparecchi
di cottura; - depositi temporanei di arredi; - sistema di
illuminazione a fiamma libera; - deposito di rifiuti. Macchine di
vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo
le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro
non consentito.
ALLEGATO IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE
E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO 4.1 - OBIETTIVO L'obiettivo
delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare
che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio
di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare
avvio alla procedura per l'evacuazione dei luogo di lavoro nonché
l'attivazione delle procedure d'intervento. 4.2 - MISURE PER I PICCOLI
LUOGHI DI LAVORO Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio
basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per
esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un
allarme dato a voce può essere adeguato. In altre circostanze possono
essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto
il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali
attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema
non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di
allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa
tecnica vigente. I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri
strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i
lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli.
Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non
deve superare 30 m. Normalmente i pulsanti di allarme devono essere
posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di
piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.
4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di
allarme deve essere di tipo elettrico, Il segnale di allarme deve
essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti
dove l'allarme è necessario. In quelle parti dove il livello di rumore
può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico
non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi
acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai
essere utilizzati come unico mezzo di allarme. 4.4 - PROCEDURE DI
ALLARME Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè,
al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale. Tuttavia in
alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme
a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive.
Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole
presenza di pubblico. A) EVACUAZIONE IN DUE FASI Un sistema di
allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di
evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od
in prossimità di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono
interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere
inteso come un segnale di evacuazione totale. Qualora la situazione
diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di
evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte
dell'edificio è evacuata totalmente. B) EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE
Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve
prevedere un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine
dell'incendio ed in quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani
sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite
altoparlante. Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello
sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione
sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra dei
piano interessato dall'incendio ed i piani scantinati, e si provvederà ad
una evacuazione progressiva piano per piano. In edifici alti (con
altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può
essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di
spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO
Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende
spesso necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori
addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo
che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure
pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze,
idonee precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari
situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere
previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che viene attivato dal
sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve
annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale. 4.5 - RIVELAZIONE
AUTOMATICA DI INCENDIO Lo scopo della rivelazione automatica di un
incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare
l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora
relativamente sicura. Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema
di rivelazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia
ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è
da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone. Nei
luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di
impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente
prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non
rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere
l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura
compensativa. Un impianto automatico, di rivelazione può essere
previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed
essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo. Se un
allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica
che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro
integrati. 4.6 - ]IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE
COMPENSATIVE Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un
pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone
siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti
misure compensative per quanto attiene gli allarmi: - installazione di
un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo
manuale; - installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un
impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i
pulsanti; - miglioramento dell'impianto di allarme elettrico,
prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi; -
installazione di un impianto automatico di rivelazione ed
allarme.
ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI
DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 5.1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI
Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come
segue: - incendi di classe A : incendi di materiali solidi, usualmente
di natura organica, che portano alla formazioni di braci; - incendi di
classe B : incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali
petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.; - incendi di classe C
incendi di gas; - incendi di classe D incendi di sostanze metalliche.
INCENDI DI CLASSE A L'acqua, la schiuma e la polvere sono le
sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le
attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi,
idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua. INCENDI DI CLASSE B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati
sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica. INCENDI DI
CLASSE C L'intervento principale contro tali incendi è quello di
bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o
otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste
il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di
intercettare il flusso del gas. INCENDI DI CLASSE D Nessuno degli
estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è
idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio,
magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle
polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.
INCENDI DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE Gli
estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da
polveri dielettriche e da anidride carbonica. 5.2 - ESTINTORI
PORTATILI E CARRELLATI La scelta degli estintori portatili e
carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e
del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità
estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati
nella tabella 1, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai
criteri di seguito indicati: - il numero dei piani (non meno di un
estintore a piano); - la superficie in pianta; lo specifico pericolo
di incendio (classe di incendio); - la distanza che una persona deve
percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m). Per
quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta dei loro tipo e numero
deve essere fatta in funzione della classe dì incendio, livello di rischio
e del personale addetto al loro uso. TABELLA I tipo di estintore
superficie protetta da un estintore rischio basso rischio medio
rischio elevato 13A - 89B 100 m2 - - 21A - 113B 150 m2 100 m2 -
34A - 144B 200 m2 150 m2 100 m2 55A - 233B 250 m2 200 m2 200 m2
5.3 - IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI In
relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono
particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti,
in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti dì spegnimento
fissi, manuali od automatici. In ogni caso, occorre prevedere
l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di
estinguere i principi di incendio. L'impiego dei mezzi od impianti di
spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la
chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da parte
di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti
automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi
dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di
incendio La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di
un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione
del rischio globale. Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno
automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.
5.4 - UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO Gli estintori
portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in
prossimità delle uscite e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi
antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo
le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve
consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con
il getto di una lancia. In ogni caso, l'installazione di mezzi di
spegnimento di tipo manuale deve essere' evidenziata con apposita
segnaletica.
ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE
SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 6.1 - GENERALITA' Tutte
le misure di protezione antincendio previste: - per garantire il
sicuro utilizzo delle vie di uscita; - per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio; devono essere
oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
6.2 - DEFINIZIONI Ai fini del presente decreto si definisce: -
SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli
impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano
facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili
tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale
normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate
istruzioni. - CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da
effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e
corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. -
MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in
efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. -
MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed
attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità,
abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di
consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di codesto valore
espressamente previste. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di
manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo
eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure
attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di
intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di
apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
6.3 - VIE DI USCITA Tutte quelle parti del luogo di lavoro
destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere
sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da
ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in
caso di esodo. Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere
regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni
difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione
deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere
dedicata ai serramenti delle porte. Tutte le porte resistenti al fuoco
devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano
danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti
dispostivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta
ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi
effettivamente. Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici
devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi
siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte
devono essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica direzionale
e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la
visibilità in caso di emergenza. Tutte le misure antincendio previste
per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli
impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di
buona tecnica e manutenzionati da persona competente. 6.4 -
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO Il datore di lavoro
è responsabile dei mantenimento delle condizioni di efficienza delle
attrezzature ed impianti di protezione antincendio. E datore di lavoro
deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle
attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto
previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo
dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di
rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che
possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi
antincendio. L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve
essere eseguita da personale competente e qualificato.
ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E
FORMAZIONE ANTINCENDIO 7.1 - GENERALITA' E' obbligo del datore
di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui
principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in
presenza di un incendio. 7.2 - INFORMAZIONE ANTINCENDIO Il datore
di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata
informazione su: a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; c)
misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro
con particolare riferimento a: - osservanza delle misure di
prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti
di lavoro; - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in
caso di incendio; importanza di tenere chiuse le porte resistenti al
fuoco; - modalità di apertura delle porte delle uscite, d)
ubicazione delle vie di uscita; e) procedure da adottare in caso di
incendio, ed in particolare: - azioni da attuare in caso di incendio;
- azionamento dell'allarme; - procedure da attuare all'attivazione
dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco. f) i nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso; g) il
nominativo dei responsabile dei servizio di prevenzione e protezione
dell'azienda. L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei
rischi, essere fornita ai lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere
aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del
luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale
possa apprendere facilmente. Adeguate informazioni devono essere
fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire
che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio
nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle
procedure di evacuazione. Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione
può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita
cartellonistica. 7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO Tutti i lavoratori
esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro,
quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di
attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione
antincendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla
prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono
ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono
riportati in allegato IX. 7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO Nei
luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre
l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la
valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni
antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le
procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di
piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il
personale nell'attuare quanto segue: - percorrere le vie di uscita
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; -
identificare la posizione dei dispositivi di allarme; - identificare
l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento. L'allarme dato per
esercitazione non deve essere segnalato ai vigili dei fuoco. I
lavoratori devono partecipare l'esercitazione e qualora ritenuto
opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere
svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od
inferme. Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui
presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro. Nei luoghi
di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto
un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni
l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere
fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare
il percorso fino ad un luogo sicuro. Nei luoghi di lavoro di grandi
dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati,
per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di
lavoro su eventuali carenze. Una successiva esercitazione deve essere
messa in atto non appena: - una esercitazione abbia rivelato serie
carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti; - si
sia verificato un incremento dei numero dei lavoratori; - siano stati
effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro
l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per
la realizzazione delle esercitazioni antincendio. 7.5 - INFORMAZIONE
SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO L'informazione e le istruzioni
antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo' avvisi
scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in
caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere
aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono
essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.
Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche
in lingue straniere.
ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO 8.1 - GENERALITÀ In
tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del
presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di
emergenza, che deve contenere nei dettagli: a) le azioni che i
lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure
per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai
lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per
chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie
informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le
persone disabili. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato
numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione
delle procedure previste. 8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA I
fattori da tenere presenti nella compilazione dei piano di emergenza e da
includere nella stesura dello stesso sono: - le caratteristiche dei
luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; - il sistema di
rivelazione e di allarme incendio; - il numero delle persone presenti
e la loro ubicazione; - i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché
all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze,
evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso); - il livello di
informazione e formazione fornito ai lavoratori. Il piano di emergenza
deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: a) i
doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche
mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio:
telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale
di sorveglianza; b) i doveri del personale cui sono affidate
particolari responsabilità in caso di incendio; c) i provvedimenti
necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle
procedure da attuare; d) le specifiche misure da porre in atto nei
confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; e) le
specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; f) le
procedure per la chiamata dei vigili dei fuoco, per informarli al loro
arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a
degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali. Per luoghi di
lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari
diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari
datori di lavoro. Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o
complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano
riportati: - le caratteristiche distributive del luogo, con
particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di
esodo ed alla compartimentazioni antincendio; - il tipo, numero ed.
ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione; -
l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; -
l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica,
delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di
altri fluidi combustibili. 8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN
CASO DI INCENDIO 8.3.1 - GENERALITA' Il datore di lavoro deve
individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di
pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di
evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre
persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al
riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in
stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve
essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. 8.3.2 -
ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE ED A QUELLE CON
MOBILITA' RIDOTTA Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di
lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che
utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata. Gli
ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati
appositamente realizzati per tale scopo. Quando non sono installate
idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente
presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato
anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente
idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili. 8.3.3 -
ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O UDITO MENOMATO O LIMITATO Il
datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata,
siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione
del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed
appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o
limitata. Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un
lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità
menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o menomato
esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In
tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti
l'individuo menomato. 8.3.4 - UTILIZZO DI ASCENSORI Persone
disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore
predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre
tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente
a conoscenza delle procedure di evacuazione.
ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI DEI
CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO
DELL'ATTIVITA'. 9.1 - GENERALITÀ I contenuti minimi dei corsi
di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla
tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle
stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Tenendo
conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una
elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio
e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad
esse correlati. I contenuti previsti nel presente allegato possono
essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche
situazioni di rischio. 9.2 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui
all'allegato I al presente decreto. A titolo esemplificativo e non
esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato
rischio di incendio: a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e
6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni; b)
fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d)
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti
e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili
aventi superficie superiore a 20.000 m2 g) attività commerciali ed
espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto; l) ospedali, case di cura e
case di ricovero per anziani; m) scuole di ogni ordine e grado con
oltre 1000 persone presenti; n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione,
manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di
lunghezza superiore a 50 m; p) cantieri temporanei o mobili ove si
impiegano esplosivi. I corsi di formazione per gli addetti nelle
sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate
riportate ne corso C. 9.3 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria
di attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16
febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con
esclusione delle attività considerate a rischio elevato; b) i cantieri
temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e
si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto. La
formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui
contenuti del corso B. 9.4 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a
medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa
possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di
propagazione delle fiamme. La formazione dei lavoratori addetti in
tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.
9.5 - CONTENUTI DEI CORSI DI
FORMAZIONE
CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE) 1)
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA) - Principi della
combustione; - prodotti della combustione; -
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, -
effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di
esercizio; - misure comportamentali. 2) PROTEZIONE
ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
- Principali misure di protezione antincendio; -
evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE) - Presa visione e
chiarimenti sugli estintori portatili; - istruzioni sull'uso
degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi
o tramite dimostrazione pratica.
CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE). 1)
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE) - Principi sulla
combustione e l'incendio; - le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione; - le principali cause di
un incendio; - rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI
INCENDIO (3 ORE) - Le principali misure di protezione contro
gli incendi; - vie di esodo; - procedure da adottare
quando si scopre un incendio o in caso di allarme; - procedure
per l'evacuazione; - rapporti con i vigili dei fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di
allarme; - segnaletica di sicurezza; - illuminazione
di emergenza. 3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE) -
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE) 1)
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE) - Principi sulla
combustione; - le principali cause di incendio in relazione
allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze
estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti
comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del
controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle
verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 2) LA
PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE) - Misure di protezione
passiva; - vie di esodo, compartimentazioni,
distanziamenti; - attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza; - illuminazione di
sicurezza. 3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4
ORE) - Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme; - modalità
di evacuazione; - modalità di chiamata dei servizi di
soccorso; - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di
intervento; - esemplificazione di una situazione di emergenza e
modalità procedurali - operative. 4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4
ORE) - Presa visione e chiarimenti sulle principali
attrezzature ed impianti di spegnimento; - presa visione sulle
attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute.
etc.); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di
spegnimento e di protezione individuale.
ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI
SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3 Si riporta
l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di
cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli
articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed
integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali
e gas combustibili,
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali
combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con
superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e
metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case dì
ricovero per anziani,
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre
300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento
con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia,
sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n.
1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con
superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in
sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,
caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si
impiegano esplosivi.
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