IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5
dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in
particolare l'articolo 51, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III
che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione
pubblica;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e
integrazioni al titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e all'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio
del 5 dicembre 1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la
seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche
tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili
in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la
seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi
fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o
prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626
del 1994, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis.
Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano
disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di
lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure
organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella
zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure
appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da
tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di
lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo
spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le
attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una
quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché
nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia
assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in
funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo
di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo
e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori
di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in
modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o
più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro
raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare
la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che
il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le
operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da
due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire
il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale
dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare
di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di
pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la
massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si
degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di
funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a rischi, l'utilizzazione
all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di
protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della
normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato
XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e
il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al
comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza
competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un
documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare
le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626
del 1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Le modalità e le
procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita
e messa in servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, le parole "può stabilire" sono sostituite
dalla parola "stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626
del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il
datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30
giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già
messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per
l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui
al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine
definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le
condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
del predetto decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art.
184 (Sollevamento e trasporto persone ).
- 1. Il sollevamento di
persone e' effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori
previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere
utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal
fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di
sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il
controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale
controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di
lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo
di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le
opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di
pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626
del 1994, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il datore
di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono
esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di
lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi
non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti:"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono
inserite le seguenti parole: "36, comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 626 del 1994, sono introdotte le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le
seguenti: "4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono
inserite le seguenti parole: "36,comma 8-ter".
Art. 7.
Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco
delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad
inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3)
ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con
diametro esterno del paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed
apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi
di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200
kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei
piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di
esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici
fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti
sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16)
micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere
sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20)
teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi
sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24)
ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a
pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28)
generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad
acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti
e disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari
applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del
presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di
lavoro considerata, un rischio corrispondente. Ai fini del loro
adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non
richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti
ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro
nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di
lavoro mobili, semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli
elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di
lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale
da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia. Nel
caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa
ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i
lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia
accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di
rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di
fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con
lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di
utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione
che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di
giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a
bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di
giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura
di lavoro. Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo d'uso,
oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da escludere
qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che il
lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga
schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere
installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori
trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno
o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne
i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il
conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento
del carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo
tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno
spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il
lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che
trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per
evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano
essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il
cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le
seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari
per evitare la messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere
dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le
conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di
più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse devono essere
dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo
di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne
consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di
frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del
conducente e' insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere
dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le
attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in
luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al
lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f)
le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro
carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in
pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi
antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza
sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le
attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di
lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare
rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di
dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano
installati altri dispositivi per controllare il rischio di
urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di
lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere
contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche
essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura. Se l'attrezzatura di lavoro
non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso
dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna
possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo
spostamento di persone devono essere di natura tale:
a) da escludere
qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di
incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano
essere liberati.".
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi
dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.