MINISTERO DELLA
SANITA' DECRETO 21 marzo 2000 Modificazione della direttiva relativa all'immissione
sul mercato e all'uso di talune sostanze e
preparati pericolosi.
Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15-06-2000
- IL MINISTRO DELLA SANITA'
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- Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della
direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di
talune sostanze e preparati pericolosi;
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- Vista la legge 22 febbraio 1994, n.
146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1993 -, ed in particolare l'art. 27;
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- Visto il decreto del Ministro della
sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 13, del 18 gennaio 1999, concernente l'attuazione
delle direttive 94/69/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e
97/64/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE;
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- Vista la direttiva 89/686/CEE del
consiglio del 21 dicembre 1989, recante disposizioni per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale;
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- Vista la direttiva 93/42/CEE del
consiglio del 14 giugno 1993 recante disposizioni per i dispositivi
medici;
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- Vista la direttiva 94/27/CE del
consiglio del 30 giugno 1994, recante dodicesima modifica della
direttiva 76/769/CEE;
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- Vista la comunicazione della
commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee
del 20 luglio 1999, n. C 205, recante titoli e riferimenti alle norme
europee relativi al nichel;
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- Rilevato che l'elenco del punto 2
dell'allegato alla direttiva 94/27/CE ha carattere
esemplificativo;
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- Rilevato altresi' che in sede di
approvazione della direttiva in questione da parte del Consiglio mercato
interno, nella sessione del 16 dicembre 1993, le voci corrispondenti
alle montature per occhiali e ai bottoni cuciti su stoffa sono state
depennate e che, quindi, e' da presumere che detti oggetti siano da
escludere dal campo di applicazione della direttiva stessa;
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- Ritenuto necessario, per ragioni di
chiarezza e trasparenza, che tale esclusione vada esplicitata;
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- Decreta:
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- Art. 1.
- 1. Nell'allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato
dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998, e' aggiunto
il punto 40 indicato nell'allegato al presente decreto.
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- Art. 2.
- 1. A partire dal 21 luglio 2000, nessun
produttore o importatore puo' immettere sul mercato prodotti che non
siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.
- 2. A partire dal 21 luglio 2001, i
prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto
non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale, salvo che non
siano stati legalmente immessi sul mercato in data anteriore alla
scadenza del termine di cui al comma 1.
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- Art. 3.
- 1. Il presente decreto, per i motivi di
cui in premessa, non si applica alle montature per occhiali e ai bottoni
cuciti su stoffa.
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- Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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- Roma, 21 marzo 2000
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- Il Ministro: Bindi
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- Registrato alla corte dei conti il 10
maggio 2000
- Registro n. 1 Sanita', foglio n. 94
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