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PROFILO: aggiornata la riunione del Consiglio di Stato
L’Adunanza
Generale del Consiglio di Stato, nella
seduta di lunedì 11 marzo u.s., non ha potuto esaurire tutti i punti
all’ordine del giorno.
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DIPARTIMENTO
PER L’ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E RELAZIONE
Oggetto: Regolamento concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’odontotecnico.
L'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riserva al Ministro della Sanità l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, che operano nel comparto sanitario. Dal 1994 ad oggi sono state individuate, con vari decreti ministeriali aventi natura regolamentare, ventidue figure, per sedici delle quali si è altresì provveduto alla definizione degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di formazione in ambito universitario. La figura dell'odontotecnico, introdotta nell'ordinamento italiano con il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 13 J4, che ne ha fissato le mansioni, rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Il relativo percorso formativo è stato regolamentato con due successivi decreti ministeriali, rispettivamente il D.M. 23 aprile 1992, recante "Disposizioni per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliario di ottico ed odontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi" e il D.M. 28 ottobre 1992, recante "Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliario di ottico edodontotecnico, nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi ". Su richiesta delle Associazioni professionali di categoria, questo Dipartimento ha ritenuto di avviare un processo di revisione della citata disciplina, al fine di riconsiderare l'ambito professionale della figura di cui trattasi. A seguito di una serie di incontri con le Associazioni professionali degli odontotecnici e con i rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è addivenuti alla definizione di uno schema di provvedimento concernente l'individuazione del nuovo profilo professionale che eleva la figura dell'odontotecnico da arte ausiliaria delle professioni sanitarie a professione sanitaria e prevede per la medesima una formazione universitaria . In relazione allo schema in oggetto il Consiglio Superiore di Sanità - Sezione II, nella seduta del 30 ottobre - 14 novembre 2001, ha espresso parere favorevole a condizione che venissero apportate alcune modifiche e integrazioni all'articolato. L'unito regolamento, modificato secondo le indicazioni del predetto Consesso, si compone di quattro articoli e disciplina le mansioni, l'ambito operativo e il percorso formativo della nuova figura. L'articolo 1, comma 2, detta le caratteristiche generali della professione ed elenca le attribuzioni già previste dall'articolo 11 del Regio Decreto 31.05.1928, n. 1334, riconoscendo all'odontotecnico una competenza specifica in materia di fabbricazione dei dispositivi medici di riferimento . Tali attribuzioni restano vincolate ad una prescrizione rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, al quale è riservata sia l'indicazione delle specifiche cliniche progettuali, sia "ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico " . Il medesimo articolo 1, comma 3, prevede che l'odontotecnico possa collaborare con l'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria in sede di verifica di congruità del dispositivo medico su misura. Detta collaborazione, finalizzata all'acquisizione da parte dell'odontotecnico degli elementi tecnici relativi al manufatto dallo stesso realizzato, può avvenire solo su richiesta dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, alla sua presenza e sotto la sua responsabilità . L'articolo 2 fissa i contesti operativi della nuova figura . Ai sensi del primo comma la produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico deve essere realizzata sotto la responsabilità dell'odontotecnico e soltanto in laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti . Il secondo comma elenca le attività che l'odontotecnico può esercitare sia in via autonoma sia su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria . Il terzo comma esplicita le modalità secondo le quali l'odontotecnico può esercitare la propria attività professionale . L'articolo 3 fissa il percorso formativo dei nuovi operatori sanitari che dovrà ricomprendere non solo discipline mediche ma anche discipline tecniche riconducibili alle scienze fìsiche . Conseguentemente l'ordinamento didattico del corso universitario dovrà prevedere forme specifiche di collaborazione e di integrazione fra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle di Ingegneria e di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali, pervenendo ad una sostanziale cogestione dei corsi di formazione. Il medesimo articolo precisa, altresì, che il titolo universitario in questione è abilitante ai fini dell'esercizio della professione. L'articolo 4 dispone l'abrogazione della preesistente disciplina in tema di formazione salvaguardando, comunque, il completamento degli studi per gli allievi già iscritti ai corsi di abilitazione in atto. Parimenti, viene abrogato l'articolo 11 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 . Per completezza, si comunica, infine, che sulle modifiche apportate al. testo del provvedimento a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità, non sono pervenute obiezioni ne da parte delle Associazioni di categoria, ne da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri. Sulla base di quanto esposto, si chiede alla S.V. l'autorizzazione ad acquisire il parere del Consiglio di Stato . Si allegano lo schema di regolamento e copia del parere del Consiglio Superiore di Sanità. Il Direttore Generale
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VISTO: Passino gli atti al Consiglio di Stato IL MINISTRO |