CODICE ATTIVITA'

La dizione esatta, prevista da Decreto Ministeriale per il codice di attività per i laboratori odontotecnici, e' la seguente:

COD. ATTIVITA' 33.10.3 - FABBRICAZIONE PROTESI DENTARIE

ESENZIONE IVA

L’esenzione dall’applicazione dell’IVA prevista dall’art. 10, primo comma, punto 18 del DPR n° 633 del 26 ottobre 1972 (Legge IVA), si collega all’attività svolta dall’odontotecnico in quanto questa rientra appieno in quanto disposto dell’art. 3, comma 1 del medesimo decreto, che identifica le "prestazioni di servizi".

La costruzione di protesi dentarie su commissione degli odontoiatri e medici dentisti (Regio Decreto del 31 maggio 1928 n° 1334, art. 11) rientra nella fattispecie prevista dall’art. 2222 del Codice Civile (quale "contratto d’opera") e quindi è individuata quale "prestazione di servizi".

L’odontotecnico non si può dire effettui ai fini IVA una "cessione di beni", perché tale sarebbe se la sua attività si limitasse a compravendere un bene così come esso si trova; in realtà questi beni acquistati vengono trasformati onde giungere al risultato richiesto dal contraente (studio dentistico).

Per il laboratorio odontotecnico, la compravendita di un bene legato alla produzione della protesi dentaria non sarebbe comunque neppure consentito dalla legge (vedi sentenza della Corte di Cassazione del 30 dicembre 1984, n° 10732).

Il punto n° 6 della circolare della Direzione Generale Tasse n° 43/3/3153 dell’11/7/1986 ha precisato che l’aliquota IVA del 2% (oggi 4%) per le "cessioni" di oggetti ed apparecchi di protesi dentarie trova applicazione esclusivamente nei beni semilavorati e prodotti in serie su cui non è ancora intervenuta l’azione modellatrice dell’odontotecnico e del dentista.

Tra tali beni si citano alcuni esempi tra cui: i denti artificiali pieni, i denti artificiali vuoti, le corone metalliche prefabbricate, le barre pesanti di stagno fuso e di acciaio inossidabile, gli oggetti adoperati per confezionare corone metalliche e dentiere (tubi, anelli, ganci, occhielli).

La circolare ministeriale del Ministero delle Finanze del 28 febbraio 1991 n° 13 (che ha precisato la portata delle modifiche apportate alla legislazione italiana da parte della legge comunitaria 29 dicembre 1990, n° 428), ha ribadito che l’esenzione delle prestazioni mediche e paramediche (di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265) rese alla persona non era più da applicarsi alle prestazioni rese dai veterinari, mentre si confermava che venivano intese come rese alla persona anche quelle prestazioni che non necessitano di un rapporto "diretto" con le persone; tutto ciò, ribadisce la citata circolare, veniva già riconosciuto dalla precedente circolare n° 25 del 3 agosto 1979. Quanto detto sta a confermare l’esenzione dall’applicazione dell’IVA per gli odontotecnici anche se questi svolgono attività di produzione di semilavorati e quindi destinatario delle fatture è un altro odontotecnico o se la fattura stessa viene emessa ad altri laboratori o a centri dentali costituiti in diverse forme sanitarie (s.n.c., s.r.l., s.a.s., s.p.a., etc.).

La ragione di ciò, come ribadito nella sopradetta circolare, è insita nel fatto che tali prestazioni sono pur sempre necessariamente propedeutiche alle prestazioni sanitarie rese dai medici dentistici alle quali restano pertanto strettamente e funzionalmente connesse.

Inoltre la suddetta Circolare Ministeriale n° 13 del 28/2/1991 ha ancora precisato che alle prestazioni rese dall’odontotecnico non può applicarsi la disposizione dell’art. 16, terzo comma, della legge IVA (633/72) che prevede per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili, che hanno per oggetto la produzione di beni, l’applicabilità dell’imposta con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione di beni prodotti. Infatti la citata disposizione, presupponendo ai fini della sua applicazione, che la prestazione di servizio o la cessione del bene siano soggette ad IVA con aliquote diverse, non può riguardare anche le ipotesi in cui la prestazione di servizio sia esente da IVA.

Quindi viene ancora confermato che anche l’attività di "riparazione di protesi", rientrando anch’essa nel disposto dell’art. 2222 C.C. e dell’art. 99 del regio Decreto 27/7/1334 n° 1265 (Testo Unico delle Leggi sanitarie), è esente da IVA, come il resto già esplicitamente indicato dall’ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte del Piemonte in data 5/11/1984 protocollo n° 8854/IVA.

Tutto quanto esposto sopra è stato definitivamente ed indiscutibilmente confermato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n° 129/E del 2 maggio 1995.

Quanto sopra è ovviamente valido per quanto riguarda operazione strettamente legate alla fabbricazione di protesi dentarie; quando oggetto della fatturazione siano cose diverse come: cessione di attrezzature o materiali oppure consulenze a colleghi, studi dentistici od aziende dovrà applicarsi l’I.V.A. con aliquota del 20%.